Capo III
Art. 8
Comitato provinciale di censimento
In vigore dal 21 ott 1990
1. In ogni provincia è costituito, con provvedimento del prefetto, un comitato provinciale di censimento composto da: il prefetto, o da un suo rappresentante, che lo presiede, un rappresentante dell'ISTAT, due rappresentanti della regione, un rappresentante della provincia, il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Un dipendente della prefettura svolge le funzioni di segretario.
2. Presso la regione Valle d'Aosta è costituito, con provvedimento del presidente della giunta, il comitato provinciale di censimento, composto da: tre rappresentanti della regione, dei quali uno designato dal presidente della giunta a presiedere il comitato e un rappresentante dell'ISTAT. Un dipendente della regione svolge le funzioni di segretario.
3. Presso le province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni del comitato provinciale di censimento sono svolte dalla commissione prevista dall', comma 3. Nell'esercizio di tali funzioni la commissione si riunisce con l'esclusione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria.
4. Il comitato provinciale di censimento si riunisce con cadenza settimanale e svolge i seguenti compiti:
a) fornisce indicazioni circa la regolare e uniforme applicazione delle istruzioni impartite dall'ISTAT per l'esecuzione del censimento;
b) vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione dei compiti affidati agli uffici di censimento di cui agli sulla base dei rapporti sullo stato dei lavori che gli uffici provinciali di censimento redigono tenendo anche conto delle relazioni inviate dai responsabili degli uffici intercomunali di censimento;
c) nei casi di non regolare svolgimento delle operazioni censuarie, interessa gli organi di censimento, per la parte di rispettiva competenza, affinché siano adottati i provvedimenti necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-8