Capo III

Art. 7

Commissione regionale di censimento

In vigore dal 21 ott 1990
1. In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonché di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimento stesso. 2. La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto nazionale di statistica, è composta da: esperti designati dalla regione in numero non superiore a cinque; un rappresentante del commissario del Governo, un rappresentante del Governo per la regione Sardegna ovvero un rappresentante del presidente della giunta regionale per la regione Valle d'Aosta; un rappresentante delle province della regione designato dall'UPI; un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio; un rappresentante dei comuni della regione designato dall'ANCI; un rappresentante dell'ufficio di corrispondenza dell'ISTAT avente sede nella regione; un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori. Un dipendente dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario. 3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal comma 1. Tale commissione presieduta dal dirigente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma è composta da: un rappresentante dell'ISTAT; esperti designati dalla provincia autonoma in numero non superiore a tre; un rappresentante del commissario del Governo; un rappressentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; un rappresentante dei comuni della provincia designato dall'ANCI; un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-7

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