Capo I

Art. 2

Campo di osservazione

In vigore dal 21 ott 1990
1. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune: a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione, la forma giuridica, la superficie, l'utilizzazione dei terreni, l'irrigazione, la consistenza degli allevamenti, il lavoro, i mezzi meccanici, gli impianti, i fabbricati rurali, l'acquisto di mezzi tecnici, la commercializzazione dei prodotti aziendali ed alcuni aspetti della territorializzazione dell'azienda stessa. 2. Per le aziende che praticano la coltivazione della vite, la rilevazione si uniforma a quanto previsto dal regolamento CEE n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-2

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