Capo II

Art. 4

Unità di rilevazione

In vigore dal 21 ott 1990
1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica. 2. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario. 3. Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-4

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