Capo I
Art. 1
Data di rilevazione
In vigore dal 21 ott 1990
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
Vista la legge 2 maggio 1990, n. 103, concernente indizione e finanziamento del quarto censimento generale dell'agricoltura;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;
Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, e n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso in data 19 giugno 1990 ai sensi dell', comma 2, della citata legge n. 103 del 1990;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990 e tenuto conto delle osservazioni ivi formulate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990;
Di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
A D O T T A N O
il seguente regolamento:
.
Data di rilevazione
1. Il quarto censimento generale dell'agricoltura ha luogo a partire dal 21 ottobre 1990, secondo il calendario di cui all'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell', comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato di rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-1