Capo IV
Art. 18
Termini di raccolta dei dati
In vigore dal 21 ott 1990
1. I rilevatori, sulla base dell'elenco delle aziende agricole predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nelle sezioni di censimento a ciascuno di essi affidate. La raccolta dai dati avviene nei seguenti periodi:
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Comuni interessati
Periodi distinti per numero di aziende da censire
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dal 21 ottobre 1990 al 16 novembre 1990 fino a 100 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 21 dicembre 1990 da 101 a 200 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 25 gennaio 1991 da 201 a 300 aziende da 401 a 600 aziende da 801 a 900 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 22 febbraio 1991 da 301 a 400 aziende da 601 a 800 aziende oltre 900 aziende
2. I termini di cui al comma 1 verranno notificati al pubblico mediante il manifesto previsto dall', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-18