Capo IV
Art. 21
Controllo e riepilogo dei dati
In vigore dal 21 ott 1990
1. A cura degli uffici comunali di censimento vengono effettuati:
a) giornalmente, il controllo dei questionari compilati dai rilevatori;
b settimanalmente, la situazione sulla raccolta dei dati, determinando il numero delle aziende censite e totalizzando i dati relativi ad alcuni caratteri fondamantali delle aziende stesse in conformità alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Tale situazione viene comunicata con la stessa cadenza al responsabile dell'ufficio intercomunale di censimento.
2. Gli uffici comunali di censimento, entro cinque giorni dal termine della raccolta dei dati, inviano i primi risultati comunali all'ufficio provinciale di censimento il quale provvederà a trasmetterli all'ISTAT.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-21