Capo IV

Art. 17

Pubblicità del censimento

In vigore dal 21 ott 1990
1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'ISTAT. 2. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli , n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-17

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