Capo IV

Art. 14

Aggiornamento elenco aziende agricole

In vigore dal 21 ott 1990
1. Gli uffici comunali di censimento, entro il 20 ottobre 1990 con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, procedono alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, quali risultano dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'lSTAT, alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, alla formazione dell'elenco delle aziende da censire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-14

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