Capo IV
Art. 19
Compiti dei rilevatori
In vigore dal 21 ott 1990
1. I rilevatori compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire dati.
2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, il rilevatore provvede ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.
3. Se le indicazioni fornite non fossero ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore, qualora non ottenga i chiarimenti richiesti, ne dà comunicazione all'ufficio comunale di censimento il quale adotterà i necessari adempimenti a mente di quanto disposto dall', comma 3, e dall', comma 1.
4. I questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore.
5. Nel caso in cui, durante la revisione di cui all', si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono, ove l'ufficio comunale di censimento lo ritenga necessario, alla loro eliminazione mediante reintervista dei conduttori di azienda.
6. È fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni per altre indagini da chiunque disposto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-19