Capo IV
Art. 22
Revisione dei questionari
In vigore dal 21 ott 1990
1. Gli uffici comunali di censimento accertano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, le eventuali omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento, e la completezza dei dati risultanti nei questionari.
2. Gli uffici intercomunali di censimento effettuano la revisione dei questionari di azienda per verificare se i dati risultanti rispecchino l'effettiva situazione delle aziende e, in caso contrario, ne informano i dirigenti degli uffici comunali di censimento.
3. Gli uffici comunali di censimento provvedono ad eliminare le incompletezze e gli errori riscontrati a seguito delle operazioni di cui al presente articolo, anche mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-22