Capo V

Art. 24

Divieto di indagini aggiuntive

In vigore dal 21 ott 1990
1. È fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-24

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