Capo V
Art. 29
Fornitura dati individuali resi anonimi
In vigore dal 21 ott 1990
1. Ai sensi dell' della legge 2 maggio 1990, n. 103, l'ISTAT, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo, fornirà i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione agli uffici di statistica degli enti ed organismi di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta motivata in relazione ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ed al territorio di rispettiva competenza. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per elaborazioni statistiche.
2. I dati saranno forniti, per ciascuna provincia, entro trenta giorni dalla ricezione dei nastri dai centri di registrazione e dopo essere stati sottoposti da parte dell'ISTAT alla fase di correzione automatica degli errori e ad una prima valutazione qualitativa.
3. La fornitura dei dati avverrà mediante supporti informatici od altri che saranno concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT e, dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per il loro approntamento e la loro spedizione.
4. All'atto della richiesta dei dati, il responsabile dell'ufficio di statistica compilerà appositi moduli informativi predisposti dall'ISTAT il quale potrà, in ogni tempo, richiedere informazioni sull'utilizzazione di dati stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-29