Capo V

Art. 30

Assicurazione

In vigore dal 13 nov 1990
1. Sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni connessi con la loro attività, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente: i dirigenti degli uffici provinciali di censimento, i responsabili degli uffici intercomunali di censimento ed i loro collaboratori, che svolgano attività ispettiva, i responsabili provinciali e regionali del censimento, e loro collaboratori, esplicitamente indicati dalle regioni e dalle province autonome, ed i rilevatori. Tale assicurazione sarà stipulata a cura dell'ISTAT ed alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'Istituto. Per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni il massimale individuale non potrà superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermità dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato con qualifica equivalente a quella rivestita dal personale anzidetto. Per i rilevatori non dipendenti dalla pubblica amministrazione il massimale individuale non potrà superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermità dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla sesta qualifica funzionale. 2. Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego. 3. La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal comma 1 grava sui fondi di cui all' della legge 2 maggio 1990, n. 103.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo