Capo V
Art. 28
Gestione fondi
In vigore dal 21 ott 1990
1. Le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.
2. I competenti organi della regione, il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente emanate dall'ISTAT.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-28