Capo IV

Art. 23

Trasmissione dei questionari di censimento e dei modelli ausiliari

In vigore dal 21 ott 1990
Trasmissione dei questionari di censimento e dei modelli ausiliari 1. Ultimate le operazioni di cui all', e comunque entro i termini stabiliti dall'ISTAT mediante apposite istruzioni, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il Iembo staccabile del questionario stesso e ad inviarlo, in plico a parte, unitamente ai questionari di azienda ed ai modelli ausiliari, al competente ufficio provinciale di censimento. 2. A tutela della segretezza delle notizie contenute nei questionari di azienda, prima della registrazione controllata delle notizie stesse, gli uffici provinciali di censimento si accertano che i questionari siano stati resi anonimi mediante la separazione del lembo staccabile contenente i riferimenti individuali. 3. Gli uffici anzidetti, controllata la completezza del materiale ricevuto, curano, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT, i seguenti distinti adempimenti: a) consegna dei modelli CA.1 e CA.1 AGG ai soggetti incaricati dall'ISTAT della loro registrazione controllata, effettuata di norma, presso il capoluogo di provincia; b) consegna dei lembi staccabili del mod. CA.1 ai soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera a), incaricati dall'ISTAT della loro registrazione; c) invio del restante materiale all'ISTAT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo