Capo IV
Art. 20
Obblighi dei conduttori
In vigore dal 21 ott 1990
1. Ai sensi di quanto disposto dall' della legge 2 maggio 1990, n. 103, è fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche ed in genere, alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezze alle domande contenute nei modelli di rilevazione. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate, su iniziativa dell'ufficio comunale di censimento, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto.
2. Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento e nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli è invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.
3. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro i termini di raccolta dei dati previsti dall', non siano stati interpellati per la compilazione del questionario devono farlo presente, entro tre giorni dal termine anzidetto, all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-20