Capo IV
Art. 16
Rilevatori - Conferimento incarico
In vigore dal 21 ott 1990
1. Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, d'intesa con il responsabile del competente ufficio intercomunale, redige un elenco delle persone ritenute idonee in relazione a quanto disposto dall', comma 4.
2. Le persone di cui all'elenco anzidetto partecipano ad appositi corsi di istruzione concernenti le modalità di rilevazione e le norme per la compilazione dei questionari. Tali corsi sono tenuti a cura del responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento.
3. Il sindaco, sulla base dell'elenco di cui al comma 1 e dei risultati del corso di istruzione, procede al conferimento dell'incarico ai rilevatori nel numero necessario.
4. Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento e con il responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con le modalità di cui ai commi precedenti e che siano in possesso dei requisiti indicati nell'.
5. Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, commisurato al numero dei questionari esattamente compilati ed alla difficoltà di compilazione di ciascuno di essi. I parametri per la determinazione della misura del compenso anzidetto sono determinati dall'ISTAT.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-16