Art. 22 · Revisione dei questionari
Capo IV

Art. 22

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Revisione dei questionari

In vigore dal 21 ott 1990
1. Gli uffici comunali di censimento accertano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, le eventuali omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento, e la completezza dei dati risultanti nei questionari. 2. Gli uffici intercomunali di censimento effettuano la revisione dei questionari di azienda per verificare se i dati risultanti rispecchino l'effettiva situazione delle aziende e, in caso contrario, ne informano i dirigenti degli uffici comunali di censimento. 3. Gli uffici comunali di censimento provvedono ad eliminare le incompletezze e gli errori riscontrati a seguito delle operazioni di cui al presente articolo, anche mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-22