Capo III
Art. 10
Ufficio intercomunale di censimento
In vigore dal 21 ott 1990
1. I responsabili degli uffici intercomunali di censimento, attenendosi alle direttive impartite dall'ISTAT, svolgono i seguenti compiti:
a) forniscono l'assistenza tecnica ai comuni, compresi nel territorio di rispettiva competenza, nell'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, nel reperimento dei rilevatori e nella fase di raccolta e di controllo dei dati;
b) tengono i corsi di istruzione per i dirigenti degli uffici comunali di censimento e per i rilevatori;
c) redigono relazioni settimanali sugli aspetti tecnici connessi con l'esecuzione del censimento e sullo stato dei lavori in relazione all'attività degli uffici comunali di censimento di cui all' e ne inviano copia all'ufficio provinciale di censimento;
d) curano la revisione dei questionari di azienda;
e) assicurano l'assistenza tecnica e gli interventi necessari per eventuali correzioni dei questionari durante la fase di registrazione controllata dei dati censuari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-10