Capo IV
Art. 17
17 / 31Pubblicità del censimento
In vigore dal 21 ott 1990
1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'ISTAT.
2. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli , n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-17