Capo I

Art. 3

Localizzazione delle unità di rilevazione

In vigore dal 21 ott 1990
1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono. 2. Le aziende, i cui terreni siano situati in due o più comuni, vengono censite nel comune in cui è situato il centro aziendale, oppure, in mancanza di questo, nel comune ove è ubicata la maggior parte dei terreni. 3. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Esso, di norma, comprende le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda; i ricoveri degli animali; i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-3

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