Titolo I
Art. 7
Graduatorie di concorsi precedentemente espletati
In vigore dal 7 set 1989
1. Ai candidati risultati idonei in concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere conferiti, nel limite del triennio dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie e secondo l'ordine di queste, i posti disponibili nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, per le sedi previamente individuate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato.
2. Il personale anzidetto è collocato in ruolo dopo gli impiegati di cui all', comma 4, del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-7