Titolo I
Art. 2
Qualifiche settima e superiori
In vigore dal 7 set 1989
1. I concorsi per l'accesso alle qualifiche settima e superiori possono essere per esami, per titoli ed esami o per corso-concorso, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
2. Il corso-concorso si effettua secondo le disposizioni di cui all', commi settimo ed ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e delle ulteriori disposizioni ivi previste.
3. Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi.
4. Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.
5. Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere a) e b) dell', comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica aventi per oggetto le seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta concerne la risoluzione di quesiti teorico-pratici sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilità generale dello Stato.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale (nozioni); statistica; informatica ed organizzazione.
7. Il colloquio comprende inoltre, con diversa gradazione di difficoltà rispetto alla qualifica di accesso, la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.
8. Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 5 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
9. La commissione esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato almeno alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato di classi di stipendio inferiore; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-2