Titolo I
Art. 4
Qualifiche terza e quarta
In vigore dal 7 set 1989
1. Fermo restando il disposto degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, i concorsi per l'accesso alle qualifiche terza e quarta sono per esami.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.
3. La prima prova concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni elementari relativi all'ordinamento costituzionale dello Stato e all'ordinamento degli impiegati.
4. La seconda prova, a carattere pratico attitudinale, può consistere, con riferimento ai diversi profili professionali ed in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in un saggio dattilografico ovvero in altra prova comunque finalizzata all'accertamento delle qualità necessarie per le attività da svolgersi, secondo le indicazioni del bando di concorso.
5. Il colloquio verte sulla conoscenza, a livello di nozioni elementari, delle materie oggetto della prima prova scritta, nonché delle altre materie indicate dal bando di concorso in relazione a specifici profili professionali, ricomprese tra le seguenti: ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, contabilità generale dello Stato, statistica, informatica, archivistica.
6. La commissione esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato alla classe di stipendio prima o superiori, con funzioni di presidente, e da due funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore alla settima; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-4