Titolo II

Art. 9

Presentazione delle domande

In vigore dal 7 set 1989
1. La domanda di ammissione, indirizzata all'Avvocato generale dello Stato, dovrà essere presentata all'ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla stessa dall'ufficio ricevente. 3. La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento. 4. Nella domanda gli interessati devono indicare: A) Il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. B) Il comune di residenza e l'indicazione dell'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni. C) La qualifica attualmente ricoperta e la data dalla quale prestano servizio in tale qualifica, nonché l'ufficio presso il quale prestano attualmente servizio. D) La richiesta di essere ammessi ai procedimenti semplificati di cui all', comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664. E) La qualifica funzionale alla quale chiedono di accedere. 5. La firma posta in calce alla domanda stessa dovrà essere autenticata o vistata ai sensi di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-9

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