Titolo I

Art. 6

Concorsi nazionali e regionali

In vigore dal 7 set 1989
1. Con il bando di concorso su base nazionale o regionale relativo a ciascuna qualifica funzionale i posti possono essere ripartiti tra varie sedi distrettuali. In tal caso ciascun candidato può concorrere per una sede soltanto, salva la facoltà di richiesta espressa di inserimento, in via subordinata, in una seconda graduatoria relativa a diversa sede distrettuale. 2. L'inserimento nella graduatoria per tale seconda sede avviene dopo l'ultimo dei concorrenti per essa risultati idonei e secondo l'ordine determinato dal punteggio conseguito da tutti coloro che, nel valersi dell'anzidetta facoltà, avranno indicato la medesima sede. 3. Esaurite le graduatorie formate per ogni sede, i posti rimasti scoperti vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di tutti gli idonei.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-6

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