Titolo II
Art. 11
Valutazione del servizio
In vigore dal 7 set 1989
1. Decorso il termine di cui al precedente , l'avvocato distrettuale provvede a trasmettere le domande presentategli al segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, unendo a ciascuna di esse una relazione sul servizio prestato dal dipendente, nella quale sia in particolare specificato:
a) per gli impiegati appartenenti alle qualifiche sesta e superiori: l'anzianità di servizio nella qualifica posseduta; la qualità del servizo prestato; la capacità organizzativa; il rendimento, la cultura generale e la capacità professionale; l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; i lavori originali elaborati per il servizio; gli incarichi svolti; i corsi professionali superati; le pubblicazioni scientifiche; le qualità morali e di carattere; la stima e il prestigio goduti in ufficio;
b) per gli impiegati appartenenti alla quinta, quarta, terza e seconda qualifica: l'anzianità di servizio nella qualifica posseduta; l'osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio; la qualità del servizio prestato; il rendimento; la cultura generale e la capacità professionale; l'attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; i corsi professionali superati; le qualità morali e di carattere.
2. Per gli impiegati che a decorrere dal 1 gennaio 1980 hanno prestato servizio anche in sedi diverse dall'attuale, la relazione viene integrata dal segretario generale con gli elementi forniti dagli avvocati distrettuali delle sedi nelle quali è stato prestato precedentemente servizio nel periodo anzidetto.
3. Per i dipendenti in servizio presso l'Avvocatura generale, la relazione di cui comma 1 è redatta dal segretario generale.
4. Copia della relazione di cui al commi precedenti viene comunicata a ciascun interessato.
5. L'ammissione alle procedure semplificate per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali viene disposta con provvedimento dell'Avvocato generale.
6. Il segretario generale trasmette le relazioni concernenti gli impiegati ammessi, nonché i fascicoli personali dei medesimi alla commissione di cui al precedente .
7. La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, alla valutazione dell'anzianità nella qualifica posseduta e del servizio prestato, sulla base degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché degli altri atti di ufficio risultanti dal fascicolo personale di ciascun aspirante. Per la valutazione complessiva dei titoli ogni commissario dispone di dieci punti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-11