Titolo II

Art. 10

Commissione esaminatrice

In vigore dal 7 set 1989
1. Alle operazioni connesse all'espletamento delle procedure semplificate provvede una commissione nominata con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato almeno alla seconda classe di stipendio. Le funzioni di segretario sono svolte da un procuratore dello Stato.
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