Titolo II

Art. 12

Esame-colloquio

In vigore dal 7 set 1989
1. Per l'accesso alle qualifiche settima ed ottava l'esame-colloquio verte sull'attività istituzionale dell'Avvocatura dello Stato ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata preparazione giuridica e amministrativa, l'attitudine alla soluzione di quesiti inerenti ai servizi di istituto e il possesso delle doti organizzative e direttive richieste in relazione alla qualifica funzionale alla quale l'aspirante abbia chiesto di accedere. 2. Per l'accesso alle altre qualifiche funzionali, l'esame-colloquio è diretto ad accertare il possesso di nozioni generali giuridico-amministrative, di nozioni generali relative all'attività dell'Avvocatura dello Stato ed il possesso di cognizioni tecnico-pratiche adeguate allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica funzionale alla quale l'aspirante abbia chiesto di accedere. 3. Per l'accesso alle qualifiche sesta e superiori, l'esame-colloquio consiste nell'illustrazione di un argomento, avente ad oggetto le materie indicate rispettivamente nei precedenti commi, reso noto all'aspirante almeno ventiquattro ore prima dell'espletamento della prova. 4. Per la valutazione dell'esame-colloquio ogni commissario dispone di dieci punti. L'esame-colloquio si intende superato ove il candidato abbia conseguito una valutazione non inferiore a ventuno punti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-12

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