Titolo II

Art. 13

Accesso alla qualifica superiore

In vigore dal 7 set 1989
1. Espletati gli adempimenti relativi all'esame-colloquio, la commissione di cui al precedente provvede alla compilazione delle graduatorie riferite a ciascuna qualifica funzionale. 2. A tal fine il punteggio complessivo da attribuirsi a ciascun impiegato è determinato dalla somma dei punti attribuiti per la valutazione effettuata ai sensi del precedente e del punteggio riportato all'esito favorevole dell'esame-colloquio. 3. Le predette graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato gli impiegati utilmente classificati nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 1 e 3 accedono, nel limite dei posti disponibili, alla qualifica funzionale superiore e sono collocati in ruolo con decorrenza dalla scadenza del termine previsto dall', comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664.
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