Titolo I
Art. 5
Seconda qualifica
In vigore dal 7 set 1989
1. I concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale sono per titoli e prova pratica, fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.
2. I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi sono indicati nel bando di concorso.
3. La prova pratica tende all'accertamento dell'idoneità del candidato, secondo le indicazioni del bando, in relazione alle attività da svolgersi.
4. La commissione esaminatrice è composta a norma del comma 6 del precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-5