Titolo I
Art. 3
Qualifiche quinta e sesta
In vigore dal 7 set 1989
1. Fermo restando il disposto degli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, così come integrato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, i concorsi per l'accesso alle qualifiche quinta e sesta sono per esami.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e un colloquio.
3. Per i profili professionali comportanti l'espletamento di mansioni attinenti ai servizi di cui alle lettere a) e b) dell', comma 1, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, esclusi i profili comportanti specificamente l'espletamento di mansioni tecnico-contabili, la prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni delle seguenti materie, con diversa accentuazione secondo i profili professionali e secondo i diversi livelli: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto privato, diritto processuale civile e penale. La seconda prova scritta, a carattere pratico o teorico-pratico, può consistere, con riferimento ai diversi profili professionali ed in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in un saggio stanodattilografico ovvero nella risoluzione di tests bilanciati aventi per oggetto nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilità generale dello Stato.
4. Il colloquio verte sulla conoscenza, a livello di nozioni, delle materie oggetto delle prove scritte nonché delle seguenti altre: ordinamento giudiziario e della giustizia amministrativa; ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; ragioneria generale; statistica; informatica.
5. Per i profili professionali diversi da quelli considerati nel precedente comma 3 le due prove scritte, rispettivamente con quesiti a risposta sintetica e con quesiti teorico-pratici, ed il colloquio hanno per oggetto le materie indicate dai relativi bandi di concorso in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
6. La commissione esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato almeno alla seconda classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da due componenti scelti tra avvocati dello Stato di classe di stipendio inferiore o procuratori dello Stato alla terza classe di stipendio o impiegati della nona qualifica funzionale; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1989-08-04;296#art-3