Art. 3

Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6

In vigore dal 4 ott 2024
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 3: 1.1) secondo periodo, dopo le parole: «di prodotti soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole: «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse; 1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.»; 2) al comma 4, le parole «2.000 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 chilogrammi»; 3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa. 6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.»; b) dopo l' sono inseriti i seguenti: «Art. 40-bis. (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati). - 1. Fuori dai casi di cui all' delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli ¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. 3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. 4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. 5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto. Art. 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. Art. 40-quater (Circostanze attenuanti). - 1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita). - 1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250. 2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500. 3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64. Art. 40-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati). - 1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese. 2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi. 3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio. 4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo. 5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.»; c) all': 1) al comma 2, dopo le parole: «soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 nè superiore a euro 50.000.»; d) all': 1) al comma 1, dopo le parole: «,» sono inserite le seguenti: «40-bis,»; 2) al comma 1-bis, le parole «costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato»; 3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.»; e) dopo l', sono inseriti i seguenti: «Art. 44-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati). - 1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. 4. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto , è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata. Art. 44-ter (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»; f) all', il comma 3 è abrogato; g) all': 1) al comma 1, le parole: «la multa fino a 2.582 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000»; 2) al comma 5, le parole «prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall', commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli ¸commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.»; h) all': 1) al comma 4, le parole: «all'obbligo del» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono sottrazione al», le parole: «dagli » sono sostituite dalle seguenti: «dall', commi 1, 2, 3 e 4 nonché la confisca di cui all'» e le parole: «100 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «200 chilogrammi»; 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies.»; i) all'articolo 62-quater: 1) al comma 7-bis, le parole: «degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dell' delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111» e le parole: «comma 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis le disposizioni degli della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all' delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto»; 2) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti: «7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater. 7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. 7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.»; l) all'articolo 62-quater.1: 1) al comma 15, le parole: «degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «degli delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111», le parole: «un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale» sono sostituite dalle seguenti: «un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento,» e il secondo periodo è soppresso; 2) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: «15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-quater. 15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. 15-quater. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.»; m) all'articolo 62-quinquies, il comma 7 è sostituito dai seguenti: «7. Le disposizioni previste dagli delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. 7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì applicazione l'articolo 40-quater. 7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. 7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.». 2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all', comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole «La vendita a distanza dei prodotti» sono inserite le seguenti: «non contenenti nicotina». 3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 39-ter, comma 2-bis, le parole: «esclusivamente o», sono soppresse; b) dopo l'articolo 62-quater.1 è inserito il seguente: «Art. 62-quater.2 (Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco). - 1. I prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo nella stessa misura prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, per i prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), nel rispetto del criterio di equivalenza ivi previsto. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il 1° marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1: a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale; b) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo: 1) per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea, direttamente, se il medesimo soggetto cedente ha sede nel territorio nazionale; 2) per i prodotti provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, per il tramite di un rappresentante fiscale, se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel territorio nazionale; c) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi. 3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), designato dal soggetto cedente di cui al medesimo comma 2, lettera b), numero 2), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 5. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine, il medesimo soggetto presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 6. I soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348. 7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verificata l'idoneità della cauzione prestata, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e qualora ricorrano le condizioni, l'autorizzazione richiesta attribuendo al soggetto istante un codice d'imposta. 8. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 7 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 5 o qualora venga meno la cauzione di cui al comma 6. 9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 10. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. 11. I prodotti di cui al comma 1 destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti, su istanza dei soggetti di cui al comma 2, in una specifica tabella di commercializzazione; nella medesima istanza è indicata la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. L'inserimento dei prodotti di cui al presente comma nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale. 12. L'immissione in consumo per i prodotti di cui al comma 1 si verifica: a) all'atto della cessione degli stessi alle rivendite di cui al comma 16; b) all'atto della definitiva importazione per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea. 13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all', comma 6, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, nonché le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell' del medesimo decreto; trovano altresì applicazione, per la riduzione dell'offerta e la tutela dei minori, le disposizioni di cui all' del medesimo decreto legislativo. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi delle disposizioni di cui all', per quanto applicabili. 14. Il trasferimento dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo è consentito esclusivamente dal deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera a), al deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera b), numero 1). 15. La circolazione e la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni sui singoli condizionamenti. 16. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori finali è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all' della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1. 17. Le disposizioni di cui all'articolo 62-quater, commi 7-bis, 7-bis.1, 7-bis.2 e 7-bis.3, trovano applicazione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i medesimi criteri di equivalenza ivi previsti. 18. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente articolo, sono stabiliti: a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 5; b) il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 11; c) le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 15; d) le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili; e) le modalità attuative delle disposizioni in materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6; f) la documentazione di accompagnamento e le modalità per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-rd-3

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