Allegato 1Capo III

Art. 24

Casi di naufragio

In vigore dal 4 ott 2024
1. In caso di naufragio l'Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto. 2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-24

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