Allegato 1Titolo IICapo I

Art. 29

Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

In vigore dal 4 ott 2024
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo