Allegato 1›Capo II
Art. 33
Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta
In vigore dal 4 ott 2024
1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell'Agenzia la revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di:
a) radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali;
b) perdita dei requisiti previsti dall', comma 2, lettere b) e c);
c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell'articolo 545-bis del codice di procedura penale.
3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo, il provvedimento di revoca è adottato dall'Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
Storico versioni
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