Art. 33 · Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta
Allegato 1Capo II

Art. 33

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Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta

In vigore dal 4 ott 2024
1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell'Agenzia la revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di: a) radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali; b) perdita dei requisiti previsti dall', comma 2, lettere b) e c); c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell'articolo 545-bis del codice di procedura penale. 3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo, il provvedimento di revoca è adottato dall'Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
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