Allegato 1›Capo III
Art. 37
Visite di controllo
In vigore dal 4 ott 2024
1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell'Agenzia o i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.
2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell' e dagli operatori interessati.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-37