Allegato 1›Capo III
Art. 35
Custodia e distruzione di campioni di merci
In vigore dal 4 ott 2024
1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l'Agenzia può esigere che l'operatore provveda, entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci.
Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia procede, a spese dell'operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-35