Art. 37 · Visite di controllo
Allegato 1Capo III

Art. 37

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Visite di controllo

In vigore dal 4 ott 2024
1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell'Agenzia o i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita. 2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell' e dagli operatori interessati. 3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-37