Allegato 1Capo IV

Art. 41

Esito dei controlli a posteriori

In vigore dal 4 ott 2024
1. L'ufficio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte. 2. Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all'ufficio dell'Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-41

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