Allegato 1Capo V

Art. 45

Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali

In vigore dal 4 ott 2024
1. L'Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni. 2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'. 3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è posticipato al giorno lavorativo successivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-45

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