Allegato 1›Capo V
Art. 49
Interessi per il ritardato pagamento
In vigore dal 4 ott 2024
1. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-49