Allegato 1›Capo V
Art. 51
Riduzione dell'importo della garanzia ed esonero dalla garanzia
In vigore dal 4 ott 2024
Riduzione dell'importo della garanzia
ed esonero dalla garanzia
1. Il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. La concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario, il quale, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-51