Allegato 1Capo V

Art. 54

Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali

In vigore dal 4 ott 2024
Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali 1. Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall'Agenzia può essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un'operazione doganale dallo stesso compiuta in rappresentanza del titolare della merce. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che: a) risulti comprovato che il pagamento dei diritti di confine è stato effettuato dal medesimo rappresentante doganale; b) nel caso di somme in deposito, la ricevuta sia firmata dal rappresentante doganale in qualità di effettivo versante; c) il titolare delle merci rappresentato non abbia notificato all'Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza; d) il rappresentante doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell'abilitazione.
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