Allegato 1›Capo V
Art. 53
Rimborsi e sgravi
In vigore dal 4 ott 2024
1. Il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.
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