Allegato 1›Capo V
Art. 52
Forme di garanzia
In vigore dal 4 ott 2024
1. La garanzia può essere costituita in una delle seguenti forme:
a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall'Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro;
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall'Agenzia.
2. La forma di garanzia di cui al comma 1, lettera b), è subordinata all'accettazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia, che può rifiutarla con provvedimento motivato.
3. L'Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell'importo dei diritti di confine all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-52