Allegato 1›Capo V
Art. 56
Spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell'Agenzia
In vigore dal 4 ott 2024
1. Le spese di custodia, anche quando l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia stata effettuata su disposizione dell'Agenzia, sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci.
2. L'Agenzia non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, nè dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili, ancorchè si tratti di merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-56