Art. 53 · Rimborsi e sgravi
Allegato 1Capo V

Art. 53

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Rimborsi e sgravi

In vigore dal 4 ott 2024
1. Il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-53